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Procedura di conciliazione Rc Auto: come funziona e quando attivarla

Come attivare la procedura di conciliazione Rc Auto per risolvere le controversie sul risarcimento in modo semplice e rapido.

Sapevate che è possibile avviare la procedura di conciliazione per l’Rc Auto?

Forse non tutti sanno che, in caso di difficoltà nel ricevere il risarcimento dopo un incidente stradale (auto o altri mezzi), è possibile richiedere l’attivazione della procedura di conciliazione Rc Auto.

Reclamo e gestione del risarcimento

In caso di sinistro, può succedere che la gestione del risarcimento con l’assicurazione non vada come previsto. La prima mossa consigliata è presentare un reclamo formale all’impresa assicurativa, affinché quest’ultima possa essere informata del problema e, spesso, risolverlo direttamente. Se la risposta dell’assicurazione non è soddisfacente, si può procedere con la conciliazione.

Che cos’è la procedura di conciliazione Rc Auto?

La procedura di conciliazione, ideata da ANIA in collaborazione con le associazioni dei consumatori, è una soluzione semplice e rapida per risolvere le controversie derivanti da sinistri stradali, senza ricorrere al tribunale. Per avviarla, l’assicurato deve inviare una richiesta a una delle 17 associazioni dei consumatori aderenti all’accordo ANIA/Consumatori, allegando i dettagli e la documentazione necessaria. La richiesta può essere fatta di persona presso gli sportelli delle associazioni o online sul sito dedicato www.conciliazioneaniaconsumatori.it.

I vantaggi e i tempi della conciliazione Rc Auto

La conciliazione può essere richiesta per controversie legate a sinistri Rc Auto con un risarcimento massimo di 15.000 euro e si attiva in queste circostanze:

  1. se l’assicurazione non risponde entro i termini di legge;
  2. se la richiesta di risarcimento è stata respinta;
  3. se l’assicurato rifiuta l’offerta della compagnia, accettandola solo come acconto.

La procedura è gratuita e, rispetto a una causa legale, più rapida: dura al massimo 30 giorni e può concludersi positivamente con un accordo o negativamente con un verbale di mancato accordo. L’esito viene comunicato immediatamente all’assicurato.

Tuttavia, per avviare la procedura è necessario che il consumatore non abbia delegato altri soggetti per la gestione della controversia o, in caso contrario, che abbia revocato l’incarico prima dell’avvio della conciliazione. Infine, il reclamo deve essere stato inviato all’assicuratore del proprio veicolo per danni materiali e lesioni al conducente, oppure all’assicuratore del veicolo vettore nel caso di sinistri in ambito di risarcimento diretto.

fonte: Unione Nazionale Consumatori